Art. 8.
(Misure in materia di professioni).

      1. Ai sensi dell'articolo 34, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, con la qualità e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di seguito elencati:

          a) riformare in modo organico la disciplina dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni professionali, anche novellando le disposizioni del codice civile, per perseguire l'obiettivo di favorire la competitività dei professionisti, in particolare introducendo forme, anche temporanee, di accordo tra professionisti per lo svolgimento di specifici incarichi o l'accesso a determinati mercati, interni e internazionali;

          b) riformare la disciplina delle sanzioni civili e degli illeciti, amministrativi e penali, a presidio del titolo professionale e delle attività riservate in modo da tutelare la clientela in caso di prestazioni rese da soggetti non abilitati;

          c) riformare le disposizioni della legislazione vigente sul diritto d'autore, per assicurare la compiuta protezione delle opere intellettuali rese dal professionista;

          d) dettare condizioni e limiti per il trasferimento tra vivi e a causa di morte dell'insieme dei rapporti, attivi e passivi, che sono comunemente denominati «studio professionale», tale per cui quest'ultimo costituisca una prioritaria risorsa economica per il professionista e la sua famiglia, in ogni caso salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente;

          e) dettare una specifica disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel rispetto del decoro della professione;

 

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          f) dettare una disciplina dei rapporti di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

          g) riordinare la legislazione che dispone finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese al fine di estenderla, per quanto compatibile e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano condizioni e limiti all'applicazione delle disposizioni ivi previste in ragione della specificità delle singole professioni e a salvaguardia degli interessi generali connessi al relativo esercizio.